Bonus verde

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato questa agevolazione fino al 31 dicembre 2024.

Anche quest’anno si potrà ancora accedere alla detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione riguardanti gli spazi aperti di pertinenza di un immobile privato o condominiale. La continuità del bonus è stata decisa in ottica di innovazione per contribuire al rinnovamento o alla realizzazione di quelle aree come giardini e terrazzi che non solo abbelliscono le nostre città, ma contribuiscono alla micro-regolazione del clima di un edificio e alla riduzione dell’inquinamento ambientale.

COSA È IL BONUS VERDE
Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi. È possibile avvalersi anche di più professionisti o fornitori se l’intervento è unitario.

COME FUNZIONA IL BONUS VERDE
Gli interventi devono essere relativi all’intero giardino o area e devono consistere in una sistemazione ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente (circolare n.13/E del 19 maggio 2019): non sono quindi comprese le manutenzioni ordinarie periodiche dei giardini (come, per esempio, la potatura delle siepi) non connesse a interventi innovativi o modificativi, nonché i lavori in economia e l’acquisto delle sole piante, erba, concimi, balconette ecc.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto,  la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

A CHI SPETTA IL BONUS VERDE 2023
Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese. Sono pertanto compresi:

  • proprietari/nudi proprietari;
  • usufruttuari, o titolari del diritto d’abitazione/uso;
  • inquilini o comodatari;
  • familiari conviventi dei proprietari/detentori.

L’edificio deve essere esistente; quindi, non sono agevolabili gli interventi effettuati in fase di costruzione di un nuovo immobile.

BONUS VERDE PER GLI EDIFICI CONDOMINIALI
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE
Il pagamento deve essere tracciabile
e quindi effettuato con bonifico, assegni, carte di credito, debito, bancomat e non è necessario utilizzare l’apposito bonifico per il recupero edilizio/riqualificazione energetica; pertanto, sui pagamenti non è prevista la ritenuta dell’8%.

Nella fattura o ricevuta deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario, nonché la descrizione dell’intervento.

La normativa non prevede una dicitura specifica per il bonifico Bonus Verde, sebbene l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13/E del 19 maggio 2019 ha specificato che il bonifico deve avere una serie di specifiche e dunque, al suo interno devono risultare:

  • la causale del versamento dalla quale si evince il pagamento effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio verde che danno diritto alla detrazione;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico;
  • numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.

CUMULABILITÀ DEL BONUS VERDE 2023

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n.8/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che il Bonus Verde è cumulabile con diversi tipi di agevolazioni e bonus da essa gestiti (come il Bonus Casa, il Superbonus 110% o il Bonus Acqua). È opportuno però che non vengano richiesti per lo stesso tipo di intervento.